Art. 8.


                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 7 del presente decreto.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di  merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame,  tenuto  conto  di quanto disposto dalla legge n. 68/1999 o da
altre  disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso   e'   approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
    La  graduatoria  sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale di questa Universita'.
    Di  tale  affissione  sara'  dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per un termine di ventiquattro
mesi  dalla  data  della  pubblicazione  sopracitata per la eventuale
copertura  di  posti  per  i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.