Art. 6. Prove d'esame L'esame consistera' in due prove scritte, di cui una teorico-pratica, e in una prova orale come da allegato programma (allegato B). La data ed il luogo di svolgimento della prova scritta e della prova teorico-pratica saranno comunicati ai candidati mediante raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'effettuazione delle prove stesse. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ognuna delle due prove una votazione di almeno 21/30. L'avviso per la presentazione al colloquio sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo mediante raccomandata a.r. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato nelle prime due prove. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco verra' affisso all'albo della sede ove si svolgeranno gli esami. Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno 21/30. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': carta d'identita'; patente; tessera di riconoscimento postale; libretto di porto d'armi; passaporto.