Art. 9.

                       Assunzione in servizio

    Il   candidato  dichiarato  vincitore  sara'  invitato,  a  mezzo
raccomandata  a.r.,  a stipulare in conformita' a quanto previsto dal
contratto   collettivo   nazionale   dei   dipendenti   del  comparto
dell'universita',   il   contratto  di  lavoro  individuale  a  tempo
indeterminato per l'assunzione a operatore tecnico, quinta qualifica,
area  funzionale:  tecnico-scientifica  con  diritto  al  trattamento
economico iniziale previsto dal sopracitato contratto.
    L'amministrazione,  all'atto  della stipulazione del contratto di
lavoro individuale, invitera' il vincitore a presentare, entro trenta
giorni,  la  documentazione  prescritta dalle disposizioni vigenti ed
indicata nel bando. Entro il medesimo termine l'interessato e' tenuto
a  dichiarare,  sotto  la  propria responsabilita' di non avere altri
rapporti  di  impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle  situazioni  di  incompatibilita'  richiamate  dall'art. 58 del
decreto  legisaltivo n. 29/1993, ovvero a presentare la dichiarazione
di opzione per la nuova amministrazione.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  sopracitato,  e fatta salva la
possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso
di  comprovato  impedimento, non si dara' luogo alla stipulazione del
contratto,  ovvero  si  provvedera',  per i rapporti gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione  dal rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento.  In  tale  caso  l'amministrazione,  valutati  i motivi,
proroga  il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio,
    L'assunzione  in  servizio e' comunque subordinata all'esistenza,
al   momento,   dell'apposita   copertura  finanziaria  nel  bilancio
d'Ateneo.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma,
nel  restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto
in  qualsiasi  momento  senza  obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio e allo stesso viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.