Art. 13.

                    Formazione della graduatoria

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione esaminatrice
formera'   la   graduatoria   generale  di  merito  secondo  l'ordine
decrescente   della   votazione  complessiva  conseguita  da  ciascun
candidato,  stabilita  dalla  somma  della  media dei voti conseguiti
nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
    La graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di
punti,  delle  preferenze  previste  dall'art. 12  del  bando, verra'
approvata   dal  dirigente  dell'Ateneo  con  funzioni  di  Direttore
amministrativo.  Essa  e'  immediatamente efficace e sara' pubblicata
nell'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di L'Aquila. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla  data  di  pubblicazione di tale
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
    Tale  graduatoria  rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi   dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per  eventuali
coperture  di  posti  per i quali il concorso e' stato bandito, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Sara'   dichiarato   vincitore  del  concorso  il  candidato  che
risultera'  utilmente  inserito nella graduatoria. Non si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita'.
    La  graduatoria di merito sara' valida, a termine di legge, anche
per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato di cui
all'art. 2 del presente bando.
    I  lavoratori  assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato
permangono  comunque  in graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
indeterminato e pieno.