Art. 15. Rinvio di norme Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nonche' le disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto universita' stipulato in data 21 maggio 1996.