Art. 3.

                  Requisiti generali di ammissione

    Gli  aspiranti  al  concorso  di  cui al precedente art. 1 devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
      1)  titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria di
secondo grado di durata quinquennale indicato nell'art. 1 della legge
11 dicembre 1969, n. 910.
    Ai  sensi  dell'art. 84  della  legge  11 luglio 1980, n. 312, si
prescinde  dal  titolo  di  studio  suddetto  per  il personale della
qualifica  immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni
senza demerito;
      2) eta' non inferiore agli anni diciotto. Ai sensi del comma 6,
dell'art. 3,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127  si  deroga  dal
requisito del limite di eta';
      3)  cittadinanza  italiana.  Sono  equiparati  ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
    Tale  requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti alla
Unione europea purche' siano in possesso dei seguenti requisiti:
      godimento  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      possesso,  fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
      4) godimento dei diritti politici;
      5)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
      6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
    Non  possono  prendere parte al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   10 gennaio  1957,  n. 3,  per  aver
conseguito  l'impiego  mediante  la  produzione  di documenti falsi o
viziati da invalidita' insanabile.
    I  requisiti  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'amministrazione   puo'   disporre  in  qualsiasi  momento,  con
provvedimento motivato del direttore amministrativo, l'esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.