Art. 9.

                       Svolgimento delle prove

    Per  lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme di
cui  al  testo  unico  10 gennaio  1957,  n. 3,  e  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  e successive
modificazioni ed integrazioni.
    Questa  Universita'  dara'  notizia,  mediante  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno,  del  luogo,  del  giorno e dell'ora in cui si
svolgeranno  le  prove  di  esame,  non meno di quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime.