Art. 6.

                             Graduatoria

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non
esprimano   la   loro   accettazione   entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione  dell'esito  del  concorso.  In tal caso subentra altro
candidato  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  Lo  stesso  accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del
corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse  di  studio, e' tenuto alla loro restituzione. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie in universita' diverse, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  all'estero alla data di
scadenza del bando di concorso che abbiano superato le prove d'esame,
sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel
limite  della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.