Art. 7. Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi Relativamente ai posti messi a concorso, non coperti da borsa di studio, su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, il candidato ammesso sara' tenuto a versare un contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato pari a L. 8.000.000 per ciascun anno, cosi' suddiviso: 1a rata: L. 3.000.000 (all'atto dell'iscrizione); 2a rata: L. 3.000.000 (entro il 30 marzo 2001); 3a rata: L. 2.000.000 (entro il 30 giugno 2001). Per quanto concerne i posti in sovrannumero (vedi art. 1 del presente bando) da destinare ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, essi sono da considerarsi senza borsa di studio. Tali assegnisti conservano l'assegno di ricerca da parte dell'universita' erogante, per la durata dello stesso e non sono soggetti al versamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi.