Art. 7.

          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

    Relativamente  ai posti messi a concorso, non coperti da borsa di
studio,  su  fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art.
4,  comma  3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, il candidato ammesso
sara' tenuto a versare un contributo per l'accesso e la frequenza del
corso  di  dottorato  pari  a  L.  8.000.000  per ciascun anno, cosi'
suddiviso:
      1a rata: L. 3.000.000 (all'atto dell'iscrizione);
      2a rata: L. 3.000.000 (entro il 30 marzo 2001);
      3a rata: L. 2.000.000 (entro il 30 giugno 2001).
    Per  quanto  concerne  i  posti  in sovrannumero (vedi art. 1 del
presente bando) da destinare ai titolari di assegni di ricerca di cui
all'art. 51,  comma  6,  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,  e
successive  modificazioni,  essi  sono da considerarsi senza borsa di
studio.  Tali  assegnisti  conservano  l'assegno  di ricerca da parte
dell'universita'  erogante,  per  la  durata  dello stesso e non sono
soggetti  al  versamento  del contributo per l'accesso e la frequenza
dei corsi.