Art. 8.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  erogate su fondi ripartiti dai decreti del
Ministro  di  cui  all'art. 4,  comma  3,  della legge 3 luglio 1998,
n. 210, sono attribuite secondo l'indicazione della graduatoria della
valutazione  comparativa  dei  candidati  italiani  e  comunitari,  o
extracomunitari   residenti   in  Italia,  o  titolari  di  carta  di
soggiorno,  ovvero  di  permesso  di  soggiorno  per  uno  dei motivi
indicati  dall'art. 37, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
reddito  annuo  personale  complessivo non superiore a L. 15.000.000.
L'importo  di  ogni  singola borsa, determinato ai sensi dell'art. 1,
comma  1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive
modificazioni,  per  l'anno  2000,  e  di L. 20.450.000. A parita' di
merito  prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni.
    Tali  borse  sono erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo  viene  elevato  in misura non inferiore al 50% per eventuali
documentati  periodi  di  soggiorno  all'estero di durata consecutiva
superiore  a  venti  giorni,  per  un totale massimo di sei mesi, per
ciascun  anno  di  frequenza,  nel  caso  questi  siano  previsti dal
progetto  di  dottorato  e  approvato  dal collegio dei docenti dello
stesso.
    La  borsa  di  studio  assegnata  in  base a convenzioni con enti
esterni e' soggetta al versamento delle tasse e dei contributi per la
frequenza  al  corso  di dottorato, ed e' erogata secondo le medesime
modalita'  delle  borse  di  cui  all'art. 4,  comma 3, della legge 3
luglio 1998, n. 210.