Art. 8. Borse di studio Le borse di studio erogate su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono attribuite secondo l'indicazione della graduatoria della valutazione comparativa dei candidati italiani e comunitari, o extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 37, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40, con reddito annuo personale complessivo non superiore a L. 15.000.000. L'importo di ogni singola borsa, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni, per l'anno 2000, e di L. 20.450.000. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni e integrazioni. Tali borse sono erogate per l'intera durata del corso e il loro importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per eventuali documentati periodi di soggiorno all'estero di durata consecutiva superiore a venti giorni, per un totale massimo di sei mesi, per ciascun anno di frequenza, nel caso questi siano previsti dal progetto di dottorato e approvato dal collegio dei docenti dello stesso. La borsa di studio assegnata in base a convenzioni con enti esterni e' soggetta al versamento delle tasse e dei contributi per la frequenza al corso di dottorato, ed e' erogata secondo le medesime modalita' delle borse di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210.