Art. 6. Il pagamento dell'assegno e' effettuato in rate mensili posticipate. Eventuali spese di missione sono da imputarsi sui fondi del responsabile del progetto di ricerca. Solo a tal fine l'assegnista e' equiparato al ricercatore non confermato. I compiti dei titolari degli assegni, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del responsabile del progetto, il quale verifichera' l'attivita' svolta. I compiti assegnati devono prevedere una specifica attivita' di ricerca e non dovranno essere di mero supporto tecnico. Il titolare dell'assegno e' tenuto a presentare al consiglio della struttura di riferimento i risultati conclusivi della propria attivita' in un apposito seminario o nelle forme definite dalla struttura di riferimento. L'attivita' deve essere svolta continuativamente e comunque l'Universita' dovra' essere in grado di trasmettere alla regione Marche entro il 31 dicembre 2001 apposite relazioni sulle singole ricerche, con l'attestazione della congruita' delle stesse sotto il profilo dei risultati raggiunti. Nel caso in cui assenze prolungate del titolare dell'assegno impediscano il raggiungimento degli obiettivi richiesti, puo' essere disposta la conclusione anticipata dell'assegno, su motivato parere del consiglio della struttura di riferimento, sentito il tutor. Non costituisce interruzione del contratto, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenze giustificate non superiore a trenta giorni per tutta la durata del contratto. Il titolare dell'assegno di ricerca, che intenda recedere dal contratto, e' tenuto a darne comunicazione al rettore ed al tutor con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di recesso con preavviso l'assegnista sara' regolarmente liquidato fino al momento della cessazione. In caso contrario sara' trattenuta dall'amministrazione la quota relativa al mancato preavviso. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato "l'attivita' di ricerca non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, e' avviata la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.