Art. 7.
    Il  rapporto  che  si instaura con il vincitore non rientra nella
configurazione  istituzionale della docenza universitaria e del ruolo
dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai
fini  dell'assunzione  nei  ruoli  del  personale delle universita' e
istituti universitari italiani.
    I  vincitori saranno tenuti a produrre, all'atto del conferimento
del contratto, un certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria
locale  di appartenenza dal quale risulti che sono fisicamente idonei
al  servizio; per gli invalidi il suddetto certificato deve contenere
la  dichiarazione che la natura e il grado di invalidita' non risulta
di   pregiudizio  all'incolumita'  dei  colleghi  di  lavoro  e  alla
sicurezza degli impianti.
    Decadono   dal  diritto  all'assegno  per  la  collaborazione  ad
attivita'   di   ricerca   coloro   che,  entro  il  termine  fissato
dall'amministrazione,  non  dichiarino  di  accettarlo o non assumano
servizio nel termine stabilito.
    Possono  essere  giustificati  soltanto  i ritardi dovuti a gravi
motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
vincitori  della  presente  procedura  selettiva saranno soggetti, da
parte  dell'Universita'  di  Camerino  a  idonei  controlli,  anche a
campione, circa la veridicita' degli stessi.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e
12   della   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  saranno  trattati
esclusivamente  per le finalita' di gestione della presente procedura
e  degli  eventuali  proce-dimenti  di  attribuzione degli assigni in
questione.
      Camerino, 16 giugno 2000
Il rettore: Buti