Art. 7. Il rapporto che si instaura con il vincitore non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle universita' e istituti universitari italiani. I vincitori saranno tenuti a produrre, all'atto del conferimento del contratto, un certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale di appartenenza dal quale risulti che sono fisicamente idonei al servizio; per gli invalidi il suddetto certificato deve contenere la dichiarazione che la natura e il grado di invalidita' non risulta di pregiudizio all'incolumita' dei colleghi di lavoro e alla sicurezza degli impianti. Decadono dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a causa di forza maggiore debitamente comprovati. Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell'Universita' di Camerino a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali proce-dimenti di attribuzione degli assigni in questione. Camerino, 16 giugno 2000 Il rettore: Buti