Art. 12.

         Presentazione dei documenti da parte del vincitore

    Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno,  a stipulare, entro il termine previsto nella nota di invito
ed   in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  contratto  collettivo
nazionale  dei dipendenti del comparto dell'Universita' del 21 maggio
1996,  il  contratto  di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l'assunzione in prova.
    Entro  il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il
vincitore del concorso dovra' produrre la seguente documentazione:
      1)   certificato   medico,  in  bollo,  rilasciato  dall'Unita'
sanitaria  locale competente per territorio o da un medico militare o
medico  condotto  o  dall'ufficiale  sanitario  attestante  la sana e
robusta  costituzione  e  l'idoneita'  fisica e psichica all'impiego.
Qualora   un  candidato  sia  affetto  da  qualche  imperfezione,  il
certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa
menomi  l'attitudine  al  servizio  suddetto.  Nel certificato stesso
dovra'   essere   precisato  che  e'  stato  eseguito  l'accertamento
sierologico  del  sangue  previsto  dall'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837;
      2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968,  n. 15,  e  degli  articoli  1  e  2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403, dalla quale
risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) residenza;
        c) cittadinanza;
        d) godimento dei diritti politici;
        e) la  mancanza  di  condanne  penali o le eventuali condanne
penali riportate e gli eventuali carichi pendenti;
        f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
        g) l'eventuale    servizio    prestato    presso    pubbliche
amministrazioni;
        h) il  possesso  del titolo di studio prescritto dall'art. 2,
del presente bando;
        i) il numero del codice fiscale;
        j) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di Enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque,  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo  il  vincitore  dovra'  rilasciare  opzione  per il nuovo
impiego.  Deve  inoltre  dichiarare  di  non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione,  di  non  coprire  cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro e di non trovarsi in nessuna
delle  situazioni  di  incompatibilita'  richiamate  dall'art. 58 del
decreto legislativo n. 29/1993. Detta dichiarazione deve contenere le
eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di  risoluzione  di
precedenti  rapporti  di  impiego  presso  pubbliche  amministrazioni
(art. 2  lettera  g)  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.
    Dalla  dichiarazione  deve  risultare  inoltre  che  i  requisiti
prescritti  erano  posseduti  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Il  candidato invalido di guerra e assimilati dovra' produrre, ai
sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482,
una  dichiarazione  rilasciata  da un ufficiale sanitario comprovante
che  l'invalido,  per  la  natura  e il grado della sua invalidita' o
mutilazione,   non   puo'   essere  di  pregiudizio  alla  salute  ed
incolumita'  dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e
che  sia  idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale
concorre.
    La capacita' lavorativa del portatore di handicap sara' accertata
dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.
    L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di sottoporre
il  vincitore  a  visita  medica  di  controllo;  colui  che  non sia
riconosciuto  idoneo  o  non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla
visita e' escluso dal concorso.
    Il  vincitore  che sia dipendente civile di ruolo di una pubblica
amministrazione   e'   tenuto  a  presentare  o  a  spedire  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al secondo
comma  del  presente  articolo  quanto  segue: il documento di cui al
punto   1),   una  copia  integrale  dello  stato  matricolare,  deve
autocertificare   il   possesso   del  titolo  di  studio  prescritto
all'art. 2, e deve rilasciare la dichiarazione di cui al punto j).
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Qualora  non  venga  prodotta  entro  il termine di trenta giorni
dalla  stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la  possibilita'  di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore  nel  caso  di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto   e  prima  della  scadenza,  si  provvedera'  all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.