Art. 12. Presentazione dei documenti da parte del vincitore Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a stipulare, entro il termine previsto nella nota di invito ed in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto dell'Universita' del 21 maggio 1996, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l'assunzione in prova. Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore del concorso dovra' produrre la seguente documentazione: 1) certificato medico, in bollo, rilasciato dall'Unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora un candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837; 2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti politici; e) la mancanza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti; f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; g) l'eventuale servizio prestato presso pubbliche amministrazioni; h) il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, del presente bando; i) il numero del codice fiscale; j) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo il vincitore dovra' rilasciare opzione per il nuovo impiego. Deve inoltre dichiarare di non esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione, di non coprire cariche in societa' costituite a fine di lucro e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni (art. 2 lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa. Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Il candidato invalido di guerra e assimilati dovra' produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione rilasciata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. La capacita' lavorativa del portatore di handicap sara' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992. L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e' escluso dal concorso. Il vincitore che sia dipendente civile di ruolo di una pubblica amministrazione e' tenuto a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al secondo comma del presente articolo quanto segue: il documento di cui al punto 1), una copia integrale dello stato matricolare, deve autocertificare il possesso del titolo di studio prescritto all'art. 2, e deve rilasciare la dichiarazione di cui al punto j). I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi', legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata risoluzione del contratto di lavoro.