Art. 5. Preselezione Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a cento, l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione mediante ricorso a test psico-attitudinale. L'assenza dalla prova di preselezione comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa. A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli previsti per la preferenza a parita' di merito.