Art. 8. Graduatoria di merito Espletate le prove di esame, la commissione giudicatrice formula la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Tale votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.