Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le prove di esame, la commissione giudicatrice formula
la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti della
votazione  complessiva riportata da ciascun candidato. Tale votazione
complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
due prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.