Art. 2.

                   Requisiti generali d'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) diploma  di  laurea in ingegneria nelle sue articolazioni, o
in  astronomia,  o  in  fisica,  o  in matematica, o titolo di studio
dichiarato  equipollente  per  legge;  oppure  diploma  di istruzione
secondaria  di secondo grado di durata quinquennale piu' quattro armi
continuativi   di  attivita'  lavorativa  di  collaborazione  tecnica
corrispondente   presso   lo  Stato,  enti  pubblici,  o  aziende  di
importanza nazionale.
    Per  i  candidati  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero  e'  richiesto  il  possesso  di  un  titolo  riconosciuto
equipollente   a   quelli   sopra   indicati   in   base  ad  accordi
internazionali,  ovvero  con le modalita' di cui al testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore (Decreto Regio 1592/1933, art. 332).
    Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto, ai sensi
del  terzo  comma  dell'art. 84  della  legge  n.  312/1980,  per  il
personale  non docente del comparto universitario, appartenente, alla
data di scadenza del bando, alla sesta qualifica dell'area funzionale
tecnico- scientifica, profilo professionale di assistente tecnico, in
servizio  senza  demerito  da  almeno  cinque anni. L'Amministrazione
provvedera'  d'ufficio  all'accertamento  del  servizio  svolto senza
demerito;
      b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani, gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
      c) godimento  dei  diritti  civili  e  politici  nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      d) idoneita'  fisica  all'impiego  al  quale  si  riferisce  il
concorso.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di sottopone a visita
medica  di controllo il vincitore del concorso in base alla normativa
vigente;
      e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei
riguardi del servizio militare;
      f) non  aver  riportato condanne incompatibili con lo status di
dipendente  pubblico.  Non possono partecipare al concorso coloro che
siano  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  o  che siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano
stati   dichiarati   decaduti  da  altro  impiego  statale  ai  sensi
dell'art. 127,  lettera d), del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      g) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di un
altro   Stato  membro  dell'Unione  europea.  Tale  conoscenza  sara'
accertata attraverso le prove d'esame.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con decreto
motivato  del  Direttore,  l'esclusione  dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.