Art. 5.

      Commissione giudicatrice e formulazione della graduatoria

    La    commissione    giudicatrice   e'   nominata   con   decreto
dell'autorita'  competente.  Al  termine  delle  prove la commissione
formula  una graduatoria generale di merito che sara' successivamente
approvata  con  decreto dell'autorita' competente unitamente a quella
dei vincitori. A parita' di punteggio la precedenza e' determinata:
      dall'aver  prestato  servizio  senza  demerito presso pubbliche
amministrazioni;
      dalla minore eta'.