Art. 5. Commissione giudicatrice e formulazione della graduatoria La commissione giudicatrice e' nominata con decreto dell'autorita' competente. Al termine delle prove la commissione formula una graduatoria generale di merito che sara' successivamente approvata con decreto dell'autorita' competente unitamente a quella dei vincitori. A parita' di punteggio la precedenza e' determinata: dall'aver prestato servizio senza demerito presso pubbliche amministrazioni; dalla minore eta'.