Art. 3.

                       Esclusione dal concorso

    1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) la  cui  domanda  sia  stata  presentata  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando;
      b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
      c) la   cui   domanda  non  contenga  tutti  i  dati  richiesti
all'art. 4, comma 2, lettere f), m);
      d) che   non   abbiano   i  requisiti  di  ammissione  indicati
all'art. 2 del presente bando;
      e) che  abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione a piu'
settori  dello  stesso  organo  di  ricerca o struttura del Consiglio
nazionale delle ricerche nell'ambito del presente bando;
      f) che  siano  gia'  dipendenti  del  Consiglio nazionale delle
ricerche con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel medesimo
livello di quello stabilito dal presente bando.
    2. I   candidati   sono  ammessi  al  concorso  con  riserva.  Il
Presidente  del  Consiglio  nazionale delle ricerche puo' disporre in
qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.  Qualora  i  motivi  che  determinano  l'esclusione siano
accertati   dopo   l'espletamento  del  concorso  il  Presidente  del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  dispone  la  decadenza da ogni
diritto  conseguente  alla  partecipazione  al concorso stesso; sara'
ugualmente  disposta  la  decadenza  dei candidati di cui risulti non
veritiera   una   delle   dichiarazioni  previste  nella  domanda  di
partecipazione    al    concorso    o    delle    dichiarazioni    di
autocertificazione.