Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici

    1. Nell'ambito  del  presente  bando  le commissioni giudicatrici
sono  nominate,  per  ogni settore di cui all'allegato A, con decreto
del   Presidente  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e  sono
costituite  da  tre membri effettivi e due supplenti; le composizioni
delle  commissioni  sono  pubblicate  sul sito Internet del Consiglio
nazionale  delle ricerche: www.urp.cnr.it (vedere sezione lavoro). Di
tale  pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
    2. La  partecipazione  ai lavori delle commissioni costituisce un
obbligo inderogabile per i commissari.
    3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per  cause  sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine  indicato  nel  decreto di nomina della commissione. Alla
sua  sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto. Nel caso
del  Presidente  la  funzione sara' esercitata dal primo tra i membri
effettivi secondo l'ordine indicato nel decreto medesimo.
    4. Le  eventuali  cause  di incompatibilita' e le modifiche dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
    5. Eventuali  istanze  di  ricusazione  di  uno o piu' componenti
della  commissione  giudicatrice  da  parte  dei  candidati,  qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile,  devono essere proposte al Presidente del Consiglio nazionale
delle  ricerche  nel  termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  dell'avviso  di  cui  al  precedente  comma 1. Decorso tale
termine  non  sono  ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il
rigetto  dell'istanza  di  ricusazione  non  puo' essere dedotto come
causa di successiva ricusazione.
    6. Ciascuna  commissione  conclude la procedura concorsuale entro
centoventi   giorni  dalla  data  della  prima  riunione  di  cui  al
successivo  art. 6,  comma  1.  Con proprio decreto il Presidente del
Consiglio nazionale delle ricerche puo' prorogare il predetto termine
per  una  sola  volta  e  per  non  piu'  di sessanta giorni; decorso
inutilmente   quest'ultimo   termine,  il  Presidente  del  Consiglio
nazionale  delle ricerche procede allo scioglimento della commissione
ed alla sua ricostituzione.