Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1. Dopo  il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data
di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso  di  cui  all'art. 5,  ciascuna  commissione tiene la sua
prima  riunione,  nel  corso  della quale provvede a predeterminare i
criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati.
    2. La  valutazione  dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai  sensi del comma precedente, e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    3. Per   la   valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente  di  30  punti.  I  titoli  valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
      a) il  curriculum,  di  cui  all'art. 4,  comma  4, lettera a),
massimo punti 25. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare  specificamente  l'attivita'  di  cui  all'art. 2,  comma 2,
lettera b), le pubblicazioni ed i rapporti tecnici non compresi nella
successiva lettera b);
      b) le  pubblicazioni  ed  i rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma  4,  lettera b),  massimo punti 5 con un massimo di punti 1 per
ciascuna pubblicazione o rapporto tecnico.