Art. 7.

                              E s a m i

     1. Gli esami si articolano in:
      a) una  prova  scritta  diretta  ad accertare le conoscenze del
candidato  sugli  argomenti  indicati  nell'allegato  A  del bando di
concorso;
      b) una  prova  pratica  diretta  ad accertare le conoscenze del
candidato  sugli  argomenti  indicati  nell'allegato  A  del bando di
concorso;
      c) una  prova  orale,  consistente nella discussione di aspetti
tecnici   di   ordine   generale  e  specifico  del  settore  di  cui
all'allegato  A prescelto dal candidato, nonche' della prova scritta,
del  curriculum, delle pubblicazioni e dei rapporti tecnici. La prova
orale  e'  diretta  anche ad accertare la conoscenza della/e lingua/e
straniera/e e dell'informatica, e la conoscenza della lingua italiana
per i candidati stranieri.
     2. La  commissione  dispone, per la valutazione, di 30 punti per
la  prova scritta, 30 punti per la prova pratica e di 30 punti per la
prova orale.
     3. Il  giorno  ed  il  luogo  delle prove scritta e pratica sono
comunicati  ai  candidati  mediante  lettera  raccomandata con almeno
quindici  giorni  di  preavviso  rispetto  alla  data  in  cui devono
sostenere le predette prove.
     4. Per  lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica
non puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore per ciascuna
di esse.
     5. Alla  prova  orale  sono  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 21/30 nella prova scritta e
21/30 nella prova pratica.
     6. Ai  candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
      a) del  punteggio  riportato  nella  prova scritta, nella prova
pratica e nella valutazione dei titoli;
      b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
     7. L'avviso   di  convocazione  alla  prova  orale  e'  dato  ai
candidati ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni
prima di quello in cui essi devono sostenerla.
     8. La  prova  orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato  un  punteggio  non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno
sufficiente  in ordine alla conoscenza della/e lingua/e straniera/e e
dell'informatica.
     9. Al   termine  della  seduta  relativa  alla  prova  orale  la
commissione  esaminatrice  forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione  della  votazione  da ciascuno riportata in tale prova,
elenco  che,  sottoscritto  dal  Presidente  e  dal  Segretario della
commissione,  e'  affisso  nel  medesimo  giorno  all'albo della sede
d'esame.
    10. Per  essere  ammessi  alle  prove di esame i candidati devono
presentare un valido documento di identita' personale i candidati che
non  si  presenteranno  a  sostenere  le  prove  di  esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
    11. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.
    12. La  commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito   secondo   l'ordine   derivante   dal  punteggio  complessivo
conseguito  dai  candidati  dato  dalla somma dei punteggi conseguiti
nella  valutazione dei titoli e nelle singole prove di esame. Saranno
considerati  idonei  i  candidati che avranno riportato una votazione
complessiva  non  inferiore a 64/120. La graduatoria verra' compilata
con l'osservanza delle disposizioni citate in premessa.