Art. 9. Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori 1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 13, accerta con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli atti medesimi, e invia la graduatoria, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche il quale con l'osservanza della vigente normativa, con proprio decreto, nomina il/i vincitore/i. Il/i nominativo/i del/i vincitore/i saranno pubblicati sul sito Internet del Consiglio nazionale delle ricerche e di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e da tale data decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone un termine. 3. I vincitori saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato al sesto livello professionale, profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, con il trattamento economico iniziale previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto istituzione ed Enti di ricerca e sperimentazione, previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi. 4. I vincitori dovranno rimanere in servizio presso l'organo di ricerca o struttura Consiglio nazionale delle ricerche per un periodo non inferiore a cinque anni. 5. I vincitori nominati che nel termine stabilito non avranno preso servizio, senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dall'impiego.