Art. 9.

            Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori

    1. Il  responsabile  del procedimento di cui all'art. 13, accerta
con  proprio  provvedimento, entro trenta giorni dalla consegna degli
atti  da  parte  della commissione, la regolarita' formale degli atti
medesimi,  e  invia la graduatoria, per l'approvazione, al Presidente
del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  il quale con l'osservanza
della   vigente   normativa,   con   proprio   decreto,  nomina  il/i
vincitore/i.  Il/i  nominativo/i del/i vincitore/i saranno pubblicati
sul  sito  Internet  del Consiglio nazionale delle ricerche e di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia,  mediante avviso, nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  da tale data decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
    2. Nel  caso  in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento,  entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento   motivato   gli   atti   alla   commissione   per   la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
    3. I  vincitori  saranno  assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato    al   sesto   livello   professionale,   profilo   di
collaboratore  tecnico  enti di ricerca, con il trattamento economico
iniziale  previsto  dal  vigente  Contratto  collettivo nazionale del
lavoro del comparto istituzione ed Enti di ricerca e sperimentazione,
previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.
    4. I  vincitori  dovranno rimanere in servizio presso l'organo di
ricerca o struttura Consiglio nazionale delle ricerche per un periodo
non inferiore a cinque anni.
    5. I  vincitori  nominati  che  nel termine stabilito non avranno
preso   servizio,   senza  giustificato  motivo,  saranno  dichiarati
decaduti dall'impiego.