Art. 6. Valutazione dei titoli 1. Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 5, ciascuna commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei titoli dei candidati, tenendo presente, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell'art. 2, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998. 2. Per la valutazione dei titoli, ciascuna commissione prendera' in esame: a) il curriculum, di cui all'art. 4 comma 4, lettera a). Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare: i servizi prestati presso le Universita' o enti di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri; l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; il coordinamento di iniziative scientifiche svolte in ambito nazionale ed internazionale; pubblicazioni, rapporti tecnici, brevetti non compresi nella successiva lettera b); b) le pubblicazioni ed i rapporti tecnici di cui all'art. 4, comma 4, lettera b). 3. Ciascuna commissione conclusa la valutazione dei titoli, redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi concernenti i singoli candidati, in base alla quale indica il/i vincitore/i in numero pari a quello dei posti messi a concorso.