Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    1.  Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data
di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso  di  cui  all'art. 5,  ciascuna  commissione tiene la sua
prima  riunione,  nel  corso  della quale provvede a predeterminare i
criteri  di  massima  per  la  valutazione  dei titoli dei candidati,
tenendo  presente,  per  quanto applicabili, le indicazioni contenute
nell'art. 2,  commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 390/1998.
    2.  Per la valutazione dei titoli, ciascuna commissione prendera'
in esame:
      a) il curriculum, di cui all'art. 4 comma 4, lettera a).
      Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da valutare:
        i  servizi  prestati  presso le Universita' o enti di ricerca
pubblici e privati, italiani e stranieri;
        l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di  gruppi di
ricerca;
        il  coordinamento di iniziative scientifiche svolte in ambito
nazionale ed internazionale;
        pubblicazioni,  rapporti tecnici, brevetti non compresi nella
successiva lettera b);
      b) le  pubblicazioni  ed  i rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma 4, lettera b).
    3.  Ciascuna  commissione  conclusa  la  valutazione  dei titoli,
redige  una  relazione  analitica  in  cui  sono  riportati i giudizi
concernenti  i  singoli  candidati,  in  base  alla quale indica il/i
vincitore/i in numero pari a quello dei posti messi a concorso.