Art. 7.

            Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori

    1.  Il  responsabile  del  procedimento di cui all'art. 11, entro
trenta  giorni  dalla consegna degli atti da parte della commissione,
accerta  con  proprio provvedimento la regolarita' formale degli atti
medesimi, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Nazionale
delle   Ricerche   il   quale,   con  proprio  decreto,  nomina  il/i
vincitore/i.  I  nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito
Internet   del   Consiglio   Nazionale   delle  Ricerche  e  di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia,  mediante avviso, nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  da tale data decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
    2.  Nel  caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento,  entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento   motivato   gli   atti   alla   commissione   per   la
regolarizzazione, stabilendone un termine.
    3.  I  vincitori  saranno assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato  al primo livello professionale profilo di dirigente di
ricerca,  con  il trattamento economico iniziale previsto dal vigente
Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Istituzione ed
enti  di  ricerca e sperimentazione, previo superamento di un periodo
di prova della durata di sei mesi.
    4.  I  vincitori dovranno rimanere in servizio presso l'Organo di
ricerca  o  struttura  del  Consiglio Nazionale delle Ricerche per un
periodo non inferiore a cinque anni.
    5.  I  vincitori  nominati  che nel termine stabilito non avranno
preso   servizio,   senza  giustificato  motivo,  saranno  dichiarati
decaduti dall'impiego.