Art. 8.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    1.  Non  prima  di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
dell'avviso  di cui all'art. 7, comma 1, i candidati possono chiedere
all'Organo  di  ricerca  o  struttura  del  Consiglio Nazionale delle
Ricerche presso il quale hanno inoltrato la domanda di partecipazione
al  concorso  la restituzione, con spese di spedizione a loro carico,
dei  documenti  e  delle pubblicazioni presentate. La restituzione e'
effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale
contenzioso in atto.
    2.  Trascorso  il  suddetto  termine il Consiglio Nazionale delle
Ricerche  non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.