Art. 12
                   Trattamento dei dati personali
1.  Ai  sensi dell'art.10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n.675, i
dati  personali  forniti dai candidati sono trattati per le finalita'
di  gestione  del  presente  bando  e  per  la  successiva  eventuale
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro per la gestione del rapporto
medesimo.
2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3.  L'interessato  gode  dei  diritti  di cui all'art.13 della citata
legge,  tra  i  quali  figura  il  diritto  di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far  rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4.  Tali  diritti  possono  essere  fatti  valere  nei  confronti del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.