Art. 3.

         Durata, rinnovo ed importo degli assegni di ricerca

    Gli  assegni  hanno  la  durata  iniziale  prevista dall'art. 1 e
possono  essere  rinnovati  fino  ad  un  massimo di otto anni con lo
stesso  soggetto,  ovvero di quattro anni se il titolare dell'assegno
ha gia' conseguito il dottorato di ricerca.
    Il  rinnovo  dell'assegno  e' deliberato dal senato accademico e,
per  quanto  concerne  la  copertura  finanziaria,  dal  consiglio di
amministrazione,  su  proposta  delle  strutture  presso  le quali si
svolge la ricerca.
    L'importo   dell'assegno  e'  erogato  al  beneficiario  in  rate
mensili.