Art. 6. Titoli di merito e valutazione Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti: a) titoli di studio - cui puo' essere attribuito un punteggio massimo di 3 su 10; b) pubblicazioni e/o collaborazioni a lavori di natura scientifica - cui potranno essere attribuiti un massimo di punti 3 su 10; c) incarichi, servizi, esperienze lavorative ed attivita' svolte in precedenza o tuttora in atto - cui potranno essere attribuiti un massimo di punti 3 su 10; d) altri titoli cui potranno essere attribuiti al massimo punti 1 su 10. La valutazione dei titoli potra' essere effettuata, per i soli candidati che hanno partecipato alle prove scritte, dopo lo svolgimento di esse e prima della loro correzione. Dell'esito di detta valutazione verra' affissa all'albo dell'universita', una comunicazione ufficiale.