Art. 6.

                   Titoli di merito e valutazione

    Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
      a) titoli  di  studio - cui puo' essere attribuito un punteggio
massimo di 3 su 10;
      b) pubblicazioni   e/o   collaborazioni   a  lavori  di  natura
scientifica - cui potranno essere attribuiti un massimo di punti 3 su
10;
      c) incarichi,   servizi,  esperienze  lavorative  ed  attivita'
svolte  in  precedenza  o  tuttora  in  atto  -  cui  potranno essere
attribuiti un massimo di punti 3 su 10;
      d) altri titoli cui potranno essere attribuiti al massimo punti
1 su 10.
    La  valutazione  dei  titoli potra' essere effettuata, per i soli
candidati   che   hanno  partecipato  alle  prove  scritte,  dopo  lo
svolgimento  di  esse  e  prima  della loro correzione. Dell'esito di
detta  valutazione  verra'  affissa  all'albo  dell'universita',  una
comunicazione ufficiale.