Art. 8.

                         Graduatoria finale

    Terminato lo svolgimento delle prove, la commissione giudicatrice
inviera'  all'amministrazione  gli  atti concorsuali con la votazione
finale complessiva riportata da ciascun candidato.
    La  graduatoria  finale,  composta dai soli candidati che abbiano
superato  tutte  le  prove,  formulata  in base alla votazione finale
ottenuta  da  ciascun  candidato  e predisposta in senso decrescente,
sara'  approvata  con  decreto  rettorale  che  provvedera'  anche  a
dichiarare  il vincitore tramite la Gazzetta Ufficiale. Dalla data di
pubblicazione  del  suddetto avviso decorrono i termini per eventuali
impugnative.
    La  graduatoria  sara' affissa all'albo dell'universita'. Di tale
affissione verra' data notizia.