Art. 8. Graduatoria finale Terminato lo svolgimento delle prove, la commissione giudicatrice inviera' all'amministrazione gli atti concorsuali con la votazione finale complessiva riportata da ciascun candidato. La graduatoria finale, composta dai soli candidati che abbiano superato tutte le prove, formulata in base alla votazione finale ottenuta da ciascun candidato e predisposta in senso decrescente, sara' approvata con decreto rettorale che provvedera' anche a dichiarare il vincitore tramite la Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria sara' affissa all'albo dell'universita'. Di tale affissione verra' data notizia.