Art. 10. Periodo di prova - Norme finali Il vincitore del concorso che risulti in possesso di tutti i requisiti prescritti, sara' inquadrato nella quinta qualifica, area funzionale tecnico-scientifica, profilo professionale operatore tecnico. Il trattamento economico sara' quello corrispondente al livello quinto nelle misure iniziali, previste dal contratto di lavoro di comparto in vigore al momento dell'immissione in servizio. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi trascorsa la prima meta' del quale ognuna delle due parti potra' risolvere il rapporto di lavoro. Al termine del periodo di prova, qualora non intervenga un provvedimento contrario, il vincitore dovra' essere considerato definitivamente assunto a tempo indeterminato. Per tutti gli aspetti concernenti il rapporto di lavoro trova applicazione la normativa prevista dal C.C.N.L. del comparto universita' in vigore nel tempo. Ferma restando la destinazione iniziale di cui al presente bando, il vincitore all'atto della presa di servizio dovra' dichiarare per iscritto di essere disponibile a raggiungere qualunque struttura dell'ateneo ivi comprese quelle site in localita' diverse da Camerino se le esigenze di servizio lo richiederanno. Camerino, 11 luglio 2000 Il rettore: Buti