Art. 10.

                   Periodo di prova - Norme finali

    Il  vincitore  del  concorso  che  risulti in possesso di tutti i
requisiti  prescritti,  sara' inquadrato nella quinta qualifica, area
funzionale   tecnico-scientifica,   profilo  professionale  operatore
tecnico.
    Il  trattamento  economico sara' quello corrispondente al livello
quinto  nelle  misure  iniziali,  previste dal contratto di lavoro di
comparto in vigore al momento dell'immissione in servizio.
    Il  periodo  di prova ha la durata di tre mesi trascorsa la prima
meta'  del  quale ognuna delle due parti potra' risolvere il rapporto
di lavoro. Al termine del periodo di prova, qualora non intervenga un
provvedimento  contrario,  il  vincitore  dovra'  essere  considerato
definitivamente assunto a tempo indeterminato.
    Per  tutti  gli  aspetti  concernenti il rapporto di lavoro trova
applicazione   la   normativa  prevista  dal  C.C.N.L.  del  comparto
universita' in vigore nel tempo.
    Ferma restando la destinazione iniziale di cui al presente bando,
il  vincitore  all'atto della presa di servizio dovra' dichiarare per
iscritto  di  essere  disponibile  a  raggiungere qualunque struttura
dell'ateneo ivi comprese quelle site in localita' diverse da Camerino
se le esigenze di servizio lo richiederanno.
      Camerino, 11 luglio 2000
                                                 Il rettore: Buti