Art. 2. Requisiti generali Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: A) diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978 art. 14, inerente le mansioni specifiche del profilo professionale, piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado. Le mansioni dell'operatore tecnico sono cosi' descritte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Addetto alla conduzione, all'esercizio e all'impiego di macchine per la modifica o la realizzazione di prototipi gia' definitivi e progettati, e/o a misure, controlli, analisi semplici, e/o alle operazioni di supporto e di servizio tecnico nelle sperimentazioni, integrando i compiti di manutenzione e di preparazione con attivita' che richiedono anche molteplici specializzazioni attrezzistiche, nei settori e nelle attivita' sottoelencate: addetto nei laboratori e nelle officine delle strutture tecnico-scientifiche e sanitarie al lavaggio di vetreria fine, preparazione di colture; lavaggio di apparecchiature per materiale radioattivo diagnostico, preparazione di soluzioni e simili; e/o addetto, che sulla base di prescrizioni specifiche, metodi definiti di analisi e di misurazione, con l'ausilio di apparecchiature predisposte e preregolate, esegue prove di normale difficolta' per il controllo delle caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche, registrando i risultati e segnalando le eventuali discordanze, nel caso specifico le mansioni prevalenti sono quelle previste per il personale assegnato ai laboratori; B) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica). Tale requisito non e' richiesto per i concorrenti appartenenti all'Unione europea; C) godimento dei diritti politici; D) idoneita' fisica all'impiego; E) di essere in regola con le leggi sul servizio militare. Puo' partecipare al concorso il personale appartenente alla quarta qualifica funzionale area tecnico-scientifica, prescindendo dal titolo di studio previsto dal punto A) del presente articolo. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amiministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del tennine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento tale esclusione.