Art. 2.

                         Requisiti generali

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      A)  diploma  di istruzione secondaria di secondo grado indicato
nell'art. 1  della  legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di
qualifica  professionale  o attestato rilasciato ai sensi della legge
n. 845/1978  art. 14,  inerente  le  mansioni  specifiche del profilo
professionale, piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado.
    Le  mansioni  dell'operatore  tecnico  sono  cosi'  descritte dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;
    Addetto  alla conduzione, all'esercizio e all'impiego di macchine
per  la  modifica  o  la realizzazione di prototipi gia' definitivi e
progettati,  e/o  a  misure,  controlli,  analisi  semplici, e/o alle
operazioni  di  supporto e di servizio tecnico nelle sperimentazioni,
integrando  i compiti di manutenzione e di preparazione con attivita'
che  richiedono anche molteplici specializzazioni attrezzistiche, nei
settori e nelle attivita' sottoelencate:
      addetto   nei  laboratori  e  nelle  officine  delle  strutture
tecnico-scientifiche  e  sanitarie  al  lavaggio  di  vetreria  fine,
preparazione  di  colture;  lavaggio di apparecchiature per materiale
radioattivo  diagnostico,  preparazione  di  soluzioni  e simili; e/o
addetto,  che  sulla base di prescrizioni specifiche, metodi definiti
di  analisi  e  di  misurazione,  con  l'ausilio  di  apparecchiature
predisposte e preregolate, esegue prove di normale difficolta' per il
controllo  delle  caratteristiche  chimiche,  fisiche e tecnologiche,
registrando  i  risultati  e segnalando le eventuali discordanze, nel
caso  specifico  le  mansioni  prevalenti sono quelle previste per il
personale assegnato ai laboratori;
      B)   cittadinanza   italiana   (sono  equiparati  ai  cittadini
italiani,  gli  italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica).  Tale
requisito  non e' richiesto per i concorrenti appartenenti all'Unione
europea;
      C) godimento dei diritti politici;
      D) idoneita' fisica all'impiego;
      E) di essere in regola con le leggi sul servizio militare.
    Puo'  partecipare  al  concorso  il  personale  appartenente alla
quarta  qualifica  funzionale  area tecnico-scientifica, prescindendo
dal titolo di studio previsto dal punto A) del presente articolo.
    Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego presso una pubblica amiministrazione, ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  tennine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I  candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda.
    L'esclusione  dal  concorso per difetto dei requisiti prescritti,
e'   disposta   con   motivato   decreto   rettorale   e   notificata
all'interessato. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento tale
esclusione.