Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    Con  decreto  rettorale, tenuto conto delle norme che danno luogo
alle  preferenze  di cui all'art. 7 sara' approvata la graduatoria di
merito   e  dichiarato  il  vincitore,  sotto  condizione  sospensiva
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione dell'impiego.
    La  graduatoria  sara'  affissa all'albo dell'Universita' e sara'
pubblicata nel bollettino del Ministero dell'universita'.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dal   giorno   della  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il tremine di legge per eventuali impugnative.