Art. 8. Approvazione della graduatoria Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno luogo alle preferenze di cui all'art. 7 sara' approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione dell'impiego. La graduatoria sara' affissa all'albo dell'Universita' e sara' pubblicata nel bollettino del Ministero dell'universita'. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dal giorno della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il tremine di legge per eventuali impugnative.