Art. 10. Ammissione alla ferma annuale ed all'incorporazione 1. L'ammissione all'arruolamento sara' disposta, con riserva di accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, dalla Direzione generale per il personale militare nel numero dei posti previsti dal bando di concorso. A tal fine il centro di selezione dell'Aeronautica militare dovra' trasmettere immediatamente alla suddetta Direzione generale la graduatoria di merito per la formalizzazione del relativo provvedimento con l'indicazione nello stesso della categoria attribuita ai giovani risultati idonei. 2. L'ammissione alla ferma annuale decorrera' per gli effetti giuridici ed amministrativi dalla data di incorporazione. 3. I giovani idonei ma non arruolati ed i rinunciatari all'arruolamento in ferma volontaria annuale possono concorrere ai successivi arruolamenti. Ripresentando domanda verra' comunque considerato Valido il giudizio di idoneita' alla visita fisio-psico-attitudinale effettuata in occasione dell'arruolamento precedente se non antecedente di oltre mesi dodici dalla data di presentazione della domanda.