Art. 10.

         Ammissione alla ferma annuale ed all'incorporazione

    1.  L'ammissione  all'arruolamento sara' disposta, con riserva di
accertamento  dei  requisiti  di cui all'art. 2 del presente decreto,
dalla  Direzione  generale  per  il personale militare nel numero dei
posti  previsti  dal  bando  di  concorso.  A  tal  fine il centro di
selezione dell'Aeronautica militare dovra' trasmettere immediatamente
alla  suddetta  Direzione  generale  la  graduatoria di merito per la
formalizzazione  del  relativo  provvedimento con l'indicazione nello
stesso della categoria attribuita ai giovani risultati idonei.
    2.  L'ammissione  alla  ferma  annuale decorrera' per gli effetti
giuridici ed amministrativi dalla data di incorporazione.
    3.   I   giovani  idonei  ma  non  arruolati  ed  i  rinunciatari
all'arruolamento  in  ferma  volontaria annuale possono concorrere ai
successivi   arruolamenti.   Ripresentando  domanda  verra'  comunque
considerato   Valido   il   giudizio   di   idoneita'   alla   visita
fisio-psico-attitudinale  effettuata  in  occasione dell'arruolamento
precedente  se  non  antecedente  di  oltre mesi dodici dalla data di
presentazione della domanda.