Art. 12.

                        Obblighi di servizio

    1.  La durata della ferma e' di mesi dodici decorrenti dalla data
dell'incorporazione quale volontario in ferma annuale.
    2.  Il  servizio prestato per i dodici mesi previsti e' valido ai
fini   dell'assolvimento   degli   obblighi   di  leva.  In  caso  di
proscioglimento  a  domanda,  d'ufficio  o d'autorita', il periodo di
servizio  prestato  in qualita' di volontario in ferma annuale non e'
valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.
    3.  Ai  volontari  in  ferma  annuale  si  applicano le norme del
decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1997. n. 332 in
materia  di  dimissioni  e  proscioglimento. In caso di dimissioni il
volontario,  ove non abbia assolto o completato gli obblighi di leva,
deve  essere  trattenuto in servizio presso l'Ente di assegnazione in
attesa  di  successivo  reimpiego  quale militare di leva. Il periodo
durante  il  quale il dimissionario permarra' presso il suddetto Ente
in  attesa  di  reimpiego  sara' ritenuto valido ai fini del servizio
militare di leva.
    4.  Ai  volontari in ferma annuale compete una paga equivalente a
quella  dei militari di leva maggiorata di un assegno mensile pari al
50%  della  paga  corrisposta  ai volontari in ferma breve durante il
primo  anno  di  ferma;  agli  stessi  non  compete  alcun  premio di
congedamento.
    5. All'atto dell'incorporazione quale volontario in ferma annuale
il militare dovra' rinunciare al grado eventualmente rivestito.