Art. 12. Obblighi di servizio 1. La durata della ferma e' di mesi dodici decorrenti dalla data dell'incorporazione quale volontario in ferma annuale. 2. Il servizio prestato per i dodici mesi previsti e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. In caso di proscioglimento a domanda, d'ufficio o d'autorita', il periodo di servizio prestato in qualita' di volontario in ferma annuale non e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. 3. Ai volontari in ferma annuale si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997. n. 332 in materia di dimissioni e proscioglimento. In caso di dimissioni il volontario, ove non abbia assolto o completato gli obblighi di leva, deve essere trattenuto in servizio presso l'Ente di assegnazione in attesa di successivo reimpiego quale militare di leva. Il periodo durante il quale il dimissionario permarra' presso il suddetto Ente in attesa di reimpiego sara' ritenuto valido ai fini del servizio militare di leva. 4. Ai volontari in ferma annuale compete una paga equivalente a quella dei militari di leva maggiorata di un assegno mensile pari al 50% della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma; agli stessi non compete alcun premio di congedamento. 5. All'atto dell'incorporazione quale volontario in ferma annuale il militare dovra' rinunciare al grado eventualmente rivestito.