Art. 2.

             Requisiti per l'ammissione all'arruolamento

    1.  Possono  partecipare all'arruolamento i cittadini italiani di
sesso maschile che:
      a) siano celibi o vedovi;
      b) siano  riconosciuti  in  possesso dei requisiti previsti per
l'idoneita'  alle  suddette categorie cosi' come previsto dal decreto
ministeriale 18 aprile 1990 e successive modificazioni;
      c) abbiano  compiuto  il diciassettesimo anno e non superato il
ventottesimo  anno  d'eta'  alla  data  di  scadenza  del  termine di
presentazione della domanda;
      d) non  siano in servizio alle armi in qualita' di volontari in
ferma breve;
      e) non  siano  stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
      f) possiedano    i    requisiti   di   moralita'   e   condotta
incensurabile,  di  cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislatico
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;
      g) abbiano,  se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o
del   genitore  esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre
l'arruolamento in ferma volontaria annuale;
      h) non   siano   stati   riformati  alla  visita  di  leva  ne'
successivamente ad essa;
      i) siano  in  possesso  del diploma di scuola media inferiore o
titolo equipollente.
    2.  I  suddetti  requisiti  di  partecipazione,  ad eccezione del
limite  di eta' e dell'idoneita' psicofisica e attitudinale accertata
nei  tempi  e  nei modi previsti dal successivo art. 7, devono essere
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande e mantenuti sino all'incorporazione.
    3.  In  caso  di  mancanza dei requisiti prescritti gli aspiranti
saranno esclusi dall'arruolamento e dall'incorporazione.