Art. 2. Requisiti per l'ammissione all'arruolamento 1. Possono partecipare all'arruolamento i cittadini italiani di sesso maschile che: a) siano celibi o vedovi; b) siano riconosciuti in possesso dei requisiti previsti per l'idoneita' alle suddette categorie cosi' come previsto dal decreto ministeriale 18 aprile 1990 e successive modificazioni; c) abbiano compiuto il diciassettesimo anno e non superato il ventottesimo anno d'eta' alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; d) non siano in servizio alle armi in qualita' di volontari in ferma breve; e) non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230; f) possiedano i requisiti di moralita' e condotta incensurabile, di cui all'art. 36, comma 6, del decreto legislatico 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche; g) abbiano, se minorenni, il consenso di entrambi i genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento in ferma volontaria annuale; h) non siano stati riformati alla visita di leva ne' successivamente ad essa; i) siano in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente. 2. I suddetti requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di eta' e dell'idoneita' psicofisica e attitudinale accertata nei tempi e nei modi previsti dal successivo art. 7, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti sino all'incorporazione. 3. In caso di mancanza dei requisiti prescritti gli aspiranti saranno esclusi dall'arruolamento e dall'incorporazione.