Art. 3.

                Compilazione ed inoltro delle domande

    1. La domanda di ammissione all'arruolamento deve essere:
      a) redatta in carta semplice secondo il modello in allegato "A"
che costituisce parte integrante del presente decreto;
      b) firmata per esteso dall'interessato;
      c) completa,  nel  caso  dell'aspirante  minorenne, del "visto"
apposto   da   entrambi  i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' o in mancanza di essi dal tutore,
come  indicato  nel  citato  modello in allegato "A". In quest'ultimo
caso  alla  domanda dovra' essere allegato l'atto di assenso in carta
semplice  conforme  all'allegato "B" che costituisce parte integrante
del   presente   decreto   redatto  dal  sindaco  o  suo  delegato  e
sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  da  uno  solo nel caso di
impedimento dell'altro o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i
genitori.
    Nel  caso  che  l'assenso  sia  firmato  da uno solo dei genitori
dovranno   essere  documentati  i  motivi  per  cui  manca  l'assenso
dell'altro genitore;
      d) presentata al Centro di selezione dell'Aeronautica militare,
via  Sauro  Rinaldi  n. 3  -  cap.  00012  Guidonia (Roma) secondo le
seguenti modalita':
      se civile: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il  termine  perentorio  di giorni trenta dalla data di pubblicazione
del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La
domanda di arruolamento si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine  sopra  indicato.  A  tal  fine  fara'  fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante;
      se  militare  in  servizio  di  leva  obbligatorio:  tramite il
proprio Comando di appartenenza entro il termine perentorio di giorni
trenta  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  che  provvedera' ad inviarla
all'indirizzo  sopra indicato del Centro di selezione settimanalmente
e  comunque  non  oltre  il  terzo  giorno dalla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande.
    2.   La   presentazione   della  domanda  di  arruolamento  quale
volontario  in ferma annuale comportera' la rinuncia al beneficio del
differimento  o  ritardo per motivi di studio, se in godimento, della
chiamata alle armi; a tal fine, gli interessati debbono presentare la
relativa istanza di rinuncia al Distretto militare o all'Ufficio leva
della  Capitaneria  di  porto di appartenenza; copia di detta istanza
deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
    3. I Distretti militari/Capitanerie di porto hanno la facolta' di
differire  per  un massimo di tre mesi, eventualmente rinnovabili per
una  sola  volta,  la chiamata alle armi degli aspiranti volontari in
ferma annuale fino alla definizione dell'iter di arruolamento.
    4.  In  caso  di  non  ammissione  all'arruolamento i giovani che
ancora  debbono assolvere gli obblighi di leva, verranno avviati alle
armi  per  l'assolvimento  degli  obblighi stessi, entro i termini di
tempo  previsti  dalla  normativa  vigente.  All'uopo  il  Centro  di
selezione  di  Guidonia  trasmettera'  immediatamente  gli elenchi di
coloro  che  hanno  prodotto  domanda  per l'arruolamento suddetto ai
competenti  Distretti  militari/Capitanerie di porto di appartenenza.
Analogamente,    immediata    comunicazione   ai   citati   Distretti
militari/Capitanerie di porto dovra' essere data dal Centro stesso in
merito  agli  aspiranti incorporati quali VFA ed a quelli non ammessi
all'incorporazione   quali  VFA.  In  quest'ultimo  caso  l'aspirante
iscritto  nelle  liste  di  leva  di mare resta iscritto nelle citate
liste. Il periodo di disponibilita' per l'assolvimento degli obblighi
di   leva   dei   non  ammessi  quale  VFA,  decorre  dalla  data  di
comunicazione ai Distretti militari/Capitanerie di porto.
    5.  Nella  predetta  domanda  il  concorrente,  consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
      a) i  propri  dati  anagrafici  (cognome, nome, luogo e data di
nascita);
      b) il codice fiscale;
      c) il  distretto  militare  ovvero  la  capitaneria di porto di
iscrizione  o,  qualora  militare  in  servizio,  il  Comando/Ente di
appartenenza;
      d) il possesso della cittadinanza italiana;
      e) il proprio stato civile;
      f) la residenza;
      g) di  non  essere  stato  riformato  alla  visita  di  leva  o
successivamente ad essa;
      h) di  non  essere  stato  dichiarato  "obiettore di coscienza"
ovvero ammesso a prestare "servizio civile";
      i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva. Se
militare in servizio, dovra' indicare la data di inizio del servizio;
      l) non  essere  in servizio alle armi in qualita' di volontario
in ferma breve;
      m) il titolo di studio posseduto;
      n) il  possesso  dei titoli richiesti per l'arruolamento di cui
al   successivo   art. 5.   La   mancata  indicazione  degli,  stessi
comportera'  la  non  attribuzione  dei  relativi punteggi in sede di
valutazione dei titoli;
      o) la categoria prescelta. La scelta effettuata non e' tuttavia
vincolante per l'amministrazione;
      p) di  aver  preso conoscenza del bando e di acconsentire senza
riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito;
      q) il   recapito   al  quale  si  desidera  ricevere  tutte  le
comunicazioni   relative  all'arruolamento,  completo  di  codice  di
avviamento  postale  e,  ove  possibile,  del  numero  telefonico. Il
concorrente  dovra'  altresi' segnalare, direttamente e nel modo piu'
celere, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga
a  verificarsi  durante  le  procedure  di arruolamento, al Centro di
selezione  dell'Aeronautica  militare,  via Sauro Rinaldi n. 3 - cap.
00012  Guidonia.  L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'
per  l'eventuale  dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione  del recapito da parte dell'aspirante ovvero da mancata o
tardiva  comunicazione  del  cambiamento del recapito stesso indicato
nella  domanda,  ne'  per  eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque   imputabili   a   fatto   di   terzi,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore.
    6. L'omissione o l'incompleta indicazione delle generalita' (nome
e  cognome), la mancanza della firma del candidato o dell'assenso nel
caso   di  aspirante  minorenne,  costituira'  motivo  di  esclusione
dall'arruolamento e dall'incorporazione.
    7.  Le  domande  di  partecipazione all'arruolamento prodotte nei
termini,  ma  formalmente  irregolari per vizi sanabili, inesatte e/o
non conformi al modello di domanda di cui al gia' citato allegato "A"
al   presente   decreto   potranno   essere   accettate   a  giudizio
discrezionale   ed   insindacabile  dell'amministrazione  per  essere
regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti.