Art. 5. Valutazione dei titoli 1. La commissione di cui al successivo art. 8, provvedera' a redigere la graduatoria provvisoria di merito dei candidati sulla base del punteggio, espresso in centesimi, risultante dalla somma dei punti riportati in ciascuno dei sottoindicati titoli: a) diploma di scuola media inferiore: sufficiente punti 60; buono punti 70; distinto punti 80; ottimo punti 90; b) diploma di scuola media superiore conseguito presso l'O.N.F.A.: punti 3; c) diploma di scuola media superiore conseguito presso le Scuole militari: punti 2; d) possesso di porto d'armi/licenze di fucili uso caccia/tiro a volo: punti 1 (per un massimo di 3); e) possesso patente di guida: tipo "B" - punti 0,50; tipo "C" - punti 1; tipo "D" - punti 1,50; tipo "E" - punti 2. 2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza all'aspirante piu' giovane di eta'.