Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    1.  La  commissione  di  cui  al successivo art. 8, provvedera' a
redigere  la  graduatoria  provvisoria  di merito dei candidati sulla
base del punteggio, espresso in centesimi, risultante dalla somma dei
punti riportati in ciascuno dei sottoindicati titoli:
      a) diploma di scuola media inferiore:
        sufficiente punti 60;
        buono punti 70;
        distinto punti 80;
        ottimo punti 90;
      b) diploma   di   scuola   media  superiore  conseguito  presso
l'O.N.F.A.:
        punti 3;
      c) diploma  di  scuola  media  superiore  conseguito  presso le
Scuole militari:
      punti 2;
      d) possesso di porto d'armi/licenze di fucili uso caccia/tiro a
volo:
        punti 1 (per un massimo di 3);
      e) possesso patente di guida:
        tipo "B" - punti 0,50;
        tipo "C" - punti 1;
        tipo "D" - punti 1,50;
        tipo "E" - punti 2.
    2.  A parita' di punteggio sara' data la precedenza all'aspirante
piu' giovane di eta'.