Art. 9.

                             Esclusioni

    1.  La  Direzione  generale per il personale militare, sulla base
delle  operazioni  di  accertamento dei requisiti prescritti compiute
dal  Centro  di  selezione  dell'Aeronautica  militare,  disporra' le
esclusioni per mancanza dei requisiti previsti dal presente decreto.
    2.  La Direzione generale stessa potra' escludere in ogni momento
dall'arruolamento  e  dall'incorporazione qualsiasi aspirante che non
fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.
    3.  I candidati saranno ammessi alle diverse fasi concorsuali con
riserva  di  accertamento dei requisiti previsti dal presente decreto
e,   qualora   risultassero,   anche   ad   una  verifica  successiva
all'incorporazione,   in   difetto  di  uno  soltanto  dei  requisiti
richiesti sara' disposta la revoca della ferma.
    4.  In ordine all'accertamento del requisito di cui al precedente
art. 2,  comma 1, lettera f), il Centro di selezione dell'Aeronautica
militare provvedera' a richiedere la seguente documentazione relativa
agli aspiranti da ammettere all'incorporazione:
      a) certificato del casellario giudiziale;
      b) certificato  carichi  pendenti alla Procura della Repubblica
presso il tribunale o pretura competenti per territorio;
      c) informazioni  presso  i  Comandi  provinciali  dell'Arma dei
carabinieri competenti per territorio.
    Le  richieste  dovranno evidenziare le generalita' complete degli
aspiranti volontari in ferma annuale e l'indicazione che il riscontro
alle  richieste medesime dovra' essere dato direttamente al Ministero
della  difesa  -  Direzione  generale  per  il personale militare - I
Reparto  -  3a  Divisione  -  3a Sezione, via XX Settembre n. 123/A -
00187  Roma,  che  provvedera' alla valutazione in merito al suddetto
requisito.