Art. 9. Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare, sulla base delle operazioni di accertamento dei requisiti prescritti compiute dal Centro di selezione dell'Aeronautica militare, disporra' le esclusioni per mancanza dei requisiti previsti dal presente decreto. 2. La Direzione generale stessa potra' escludere in ogni momento dall'arruolamento e dall'incorporazione qualsiasi aspirante che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti. 3. I candidati saranno ammessi alle diverse fasi concorsuali con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal presente decreto e, qualora risultassero, anche ad una verifica successiva all'incorporazione, in difetto di uno soltanto dei requisiti richiesti sara' disposta la revoca della ferma. 4. In ordine all'accertamento del requisito di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera f), il Centro di selezione dell'Aeronautica militare provvedera' a richiedere la seguente documentazione relativa agli aspiranti da ammettere all'incorporazione: a) certificato del casellario giudiziale; b) certificato carichi pendenti alla Procura della Repubblica presso il tribunale o pretura competenti per territorio; c) informazioni presso i Comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri competenti per territorio. Le richieste dovranno evidenziare le generalita' complete degli aspiranti volontari in ferma annuale e l'indicazione che il riscontro alle richieste medesime dovra' essere dato direttamente al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3a Divisione - 3a Sezione, via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma, che provvedera' alla valutazione in merito al suddetto requisito.