Art. 3.

                              Requisiti

    1. Al  concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
possono partecipare:
      a) gli  ufficiali  subalterni  di  complemento in servizio o in
congedo dell'Arma dei carabinieri che:
        non  superino  il  trentaduesimo  anno  di eta' alla data del
31 dicembre 2000;
        abbiano  ultimato  il  servizio  di prima nomina alla data di
scadenza  del termine di presentazione delle domande di ammissione al
concorso di cui al successivo art. 4, comma 1;
      b) i  marescialli  aiutanti  sostituti  ufficiali  di  pubblica
sicurezza,  i  marescialli capi ed i marescialli ordinari in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri che:
        abbiano  compiuto,  alla  data di scadenza del termine per la
presentazione  delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1, il
ventottesimo  anno  di  eta' e non superino alla data del 31 dicembre
2000 il quarantesimo anno di eta';
        nel  biennio  antecedente  la data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande  di  cui al successivo art. 4, comma 1,
nella   valutazione   del   servizio   prestato,   risultante   dalla
documentazione   caratteristica,   abbiano   riportato,   in   schede
valutative,  qualifiche finali non inferiori a "superiore alla media"
ovvero,  in  rapporti informativi, giudizi equivalenti. Il difetto di
detto  requisito  determinera' l'esclusione dell'ispettore in sede di
istruttoria  della  domanda  ovvero  a  seguito della valutazione dei
titoli  da  parte  della commissione, a seconda che risulti da schede
valutative o da rapporti informativi;
        risultino  in  possesso  di uno dei seguenti titoli di studio
prescritti per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia militare
dell'esercito:
          diploma di maturita' artistica (integrato dal corso annuale
previsto  per  l'accesso  all'Universita'  dall'art.  1  della  legge
11 dicembre 1969, n. 910);
          diploma di maturita' classica;
          diploma di maturita' d'arte applicata;
          diploma   di   licenza  liceale  rilasciato  dalle  sezioni
classica, scientifica e moderna della scuola europea;
          diploma di maturita' linguistica;
          diploma   di  maturita'  magistrale  (integrato  dal  corso
annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910);
          diploma di maturita' professionale;
          diploma di maturita' scientifica;
          diploma  di  maturita'  tecnica  rilasciato  dagli istituti
tecnici  aeronautici,  agrari, commerciali, industriali, nautici, per
geometri e per il turismo.
    2. Al  concorso  di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
possono  partecipare  i  marescialli  aiutanti sostituti ufficiali di
pubblica  sicurezza,  i  marescialli capi e i marescialli ordinari in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che:
      abbiano  compiuto,  alla  data  di  scadenza del termine per la
presentazione  delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1, il
ventottesimo  anno  di  eta' e non superino alla data del 31 dicembre
2000 il cinquantesimo anno di eta';
      nel  biennio  antecedente  la  data  di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande  di  cui al successivo art. 4, comma 1,
nella   valutazione   del   servizio   prestato,   risultante   dalla
documentazione   caratteristica,   abbiano   riportato,   in   schede
valutative,  qualifiche finali non inferiori a "superiore alla media"
ovvero,  in  rapporti informativi, giudizi equivalenti. Il difetto di
detto  requisito  determinera' l'esclusione dell'ispettore in sede di
istruttoria  della  domanda  ovvero  a  seguito della valutazione dei
titoli  da  parte  della commissione, a seconda che risulti da schede
valutative o da rapporti informativi;
      risultino in possesso di uno dei titoli di studio avente durata
quinquennale  che  consente l'iscrizione all'Universita' ovvero di un
titolo  di  studio  avente  durata  quadriennale, integrato dal corso
annuale  previsto  per  l'accesso  all'Universita'  dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
    3. Eventuali  aumenti  dei  limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti massimi di eta' sopraindicati.
    4. Tutti  i  concorrenti  devono  essere riconosciuti in possesso
della  piena  idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio militare
quali  ufficiali  in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ed
avere una statura non inferiore a metri 1,70.
    5. I  medesimi  dovranno  risultare  in  possesso  delle qualita'
morali  e  di condotta richieste dall'art. 26 della legge 1o febbraio
1989,  n. 53,  citata  nelle premesse, da accertarsi d'ufficio con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
    6. Gli  appartenenti  al  ruolo  ispettori possono partecipare ad
entrambi i concorsi di cui al precedente art. 1, presentando distinte
domande.