Art. 3. Requisiti 1. Al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) gli ufficiali subalterni di complemento in servizio o in congedo dell'Arma dei carabinieri che: non superino il trentaduesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2000; abbiano ultimato il servizio di prima nomina alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4, comma 1; b) i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, i marescialli capi ed i marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che: abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1, il ventottesimo anno di eta' e non superino alla data del 31 dicembre 2000 il quarantesimo anno di eta'; nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1, nella valutazione del servizio prestato, risultante dalla documentazione caratteristica, abbiano riportato, in schede valutative, qualifiche finali non inferiori a "superiore alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. Il difetto di detto requisito determinera' l'esclusione dell'ispettore in sede di istruttoria della domanda ovvero a seguito della valutazione dei titoli da parte della commissione, a seconda che risulti da schede valutative o da rapporti informativi; risultino in possesso di uno dei seguenti titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia militare dell'esercito: diploma di maturita' artistica (integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910); diploma di maturita' classica; diploma di maturita' d'arte applicata; diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della scuola europea; diploma di maturita' linguistica; diploma di maturita' magistrale (integrato dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910); diploma di maturita' professionale; diploma di maturita' scientifica; diploma di maturita' tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo. 2. Al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) possono partecipare i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza, i marescialli capi e i marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che: abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1, il ventottesimo anno di eta' e non superino alla data del 31 dicembre 2000 il cinquantesimo anno di eta'; nel biennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4, comma 1, nella valutazione del servizio prestato, risultante dalla documentazione caratteristica, abbiano riportato, in schede valutative, qualifiche finali non inferiori a "superiore alla media" ovvero, in rapporti informativi, giudizi equivalenti. Il difetto di detto requisito determinera' l'esclusione dell'ispettore in sede di istruttoria della domanda ovvero a seguito della valutazione dei titoli da parte della commissione, a seconda che risulti da schede valutative o da rapporti informativi; risultino in possesso di uno dei titoli di studio avente durata quinquennale che consente l'iscrizione all'Universita' ovvero di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. 3. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti massimi di eta' sopraindicati. 4. Tutti i concorrenti devono essere riconosciuti in possesso della piena idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ed avere una statura non inferiore a metri 1,70. 5. I medesimi dovranno risultare in possesso delle qualita' morali e di condotta richieste dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 6. Gli appartenenti al ruolo ispettori possono partecipare ad entrambi i concorsi di cui al precedente art. 1, presentando distinte domande.