Art. 4. Dopo l'esame preliminare delle domande e l'esclusione di coloro che non hanno i requisiti richiesti, l'amministrazione provvede, sulla base dei criteri di merito e di reddito, a formulare una distinta graduatoria provvisoria per ciascun corso di laurea o di diploma universitario, in relazione alla ripartizione delle borse operate dagli organi accademici. A tal fine l'amministrazione procede a: A) Determinazione del merito sulla base 1) del titolo di studio previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 11 dicembre 1969, n. 910, per l'accesso all'Universita', conseguito con votazione non inferiore a 70/100 da non oltre due anni; a tal fine non viene computato il periodo inerente al servizio militare o civile sostitutivo. Per i titoli di durata quadriennale per i quali e' previsto l'anno integrativo ai fini dell'iscrizione al corso di laurea o di diploma richiesto si terra' conto per la decorrenza del biennio, dell'attestato relativo al corso integrativo. Il relativo punteggio e' cosi' ripartito, fino a un massimo di punti sei: votazione compresa fra 70/100 e 76/100, punti 1 votazione compresa fra 77/100 e 83/100, punti 2 votazione compresa fra 84/100 e 90/100, punti 3 votazione compresa fra 91/100 e 95/100, punti 4 votazione compresa fra 96/100 e 99/100, punti 5 votazione di 100/100, punti 6 2) della residenza anagrafica, limitatamente alle borse previste per le facolta' di lettere ed economia: studenti non residenti nella regione Lazio e ad almeno 30 km di distanza dal comune di Cassino, punti 3 studenti non residenti nella provincia di Frosinone e ad almeno 30 km di distanza dal comune di Cassino, punti 2 studenti non residenti nel comune di Cassino e ad almeno 30 km di distanza dallo stesso comune, punti 1 B) Determinazione delle condizioni economiche - "reddito equivalente" - dividendo 1) il reddito figurativo, dato dalla somma del reddito complessivo annuale del nucleo familiare (reddito imponibile ai fini IRPEF piu' altri redditi gia' tassati alla fonte) e del 10% del patrimonio (mobiliare piu' immobiliare) 2) per il coefficiente corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare cosi' definiti: 1 componente: 0,45 2 componenti: 0,75 3 componenti: 1 4 componenti: 1,22 5 componenti: 1,43 6 componenti: 1,62 7 componenti: 1,80 per ogni componente oltre i 7 si aggiunge 0,15 a 1,80. Il numero dei componenti il nucleo familiare viene aumentato di una unita' in corrispondenza delle situazioni seguenti, cumulabili tra loro per soggetti distinti: studente portatore di handicap; per ciascuna persona non autosufficiente fisicamente presente in famiglia; per ciascun componente il nucleo familiare, escluso lo studente stesso iscritto all'Universita' per il conseguimento del primo titolo accademico, purche' di eta' inferiore ai 26 anni. C) Formulazione di graduatorie provvisorie, separate per ciascun corso di laurea e di diploma universitario, sulla base del punteggio di merito e del reddito equivalente, di cui ai punti A) e B), dando la precedenza, a parita' di merito, al reddito equivalente piu' basso.