Art. 4.
    Dopo  l'esame  preliminare delle domande e l'esclusione di coloro
che  non  hanno  i  requisiti  richiesti, l'amministrazione provvede,
sulla  base  dei  criteri  di  merito  e  di reddito, a formulare una
distinta  graduatoria  provvisoria  per  ciascun corso di laurea o di
diploma  universitario,  in  relazione  alla ripartizione delle borse
operate dagli organi accademici.
    A tal fine l'amministrazione procede a:
A) Determinazione del merito sulla base
      1)  del  titolo  di studio previsto dall'art. 1, comma 1, della
legge   11 dicembre  1969,  n. 910,  per  l'accesso  all'Universita',
conseguito  con  votazione  non  inferiore  a 70/100 da non oltre due
anni;  a tal fine non viene computato il periodo inerente al servizio
militare o civile sostitutivo.
    Per  i  titoli  di  durata  quadriennale  per i quali e' previsto
l'anno  integrativo  ai  fini dell'iscrizione al corso di laurea o di
diploma  richiesto  si  terra'  conto  per la decorrenza del biennio,
dell'attestato relativo al corso integrativo.
    Il  relativo  punteggio  e' cosi' ripartito, fino a un massimo di
punti sei:
      votazione compresa fra 70/100 e 76/100, punti 1
      votazione compresa fra 77/100 e 83/100, punti 2
      votazione compresa fra 84/100 e 90/100, punti 3
      votazione compresa fra 91/100 e 95/100, punti 4
      votazione compresa fra 96/100 e 99/100, punti 5
      votazione di 100/100, punti 6
      2)   della   residenza  anagrafica,  limitatamente  alle  borse
previste per le facolta' di lettere ed economia:
        studenti  non residenti nella regione Lazio e ad almeno 30 km
di distanza dal comune di Cassino, punti 3
        studenti  non  residenti  nella  provincia  di Frosinone e ad
almeno 30 km di distanza dal comune di Cassino, punti 2
        studenti  non  residenti nel comune di Cassino e ad almeno 30
km di distanza dallo stesso comune, punti 1
B) Determinazione delle condizioni economiche - "reddito equivalente"
- dividendo
      1)   il  reddito  figurativo,  dato  dalla  somma  del  reddito
complessivo  annuale del nucleo familiare (reddito imponibile ai fini
IRPEF  piu'  altri  redditi  gia'  tassati  alla fonte) e del 10% del
patrimonio (mobiliare piu' immobiliare)
      2)  per il coefficiente corrispondente al numero dei componenti
il nucleo familiare cosi' definiti:
        1 componente: 0,45
        2 componenti: 0,75
        3 componenti: 1
        4 componenti: 1,22
        5 componenti: 1,43
        6 componenti: 1,62
        7 componenti: 1,80
        per ogni componente oltre i 7 si aggiunge 0,15 a 1,80.
    Il  numero  dei componenti il nucleo familiare viene aumentato di
una  unita'  in  corrispondenza delle situazioni seguenti, cumulabili
tra loro per soggetti distinti:
      studente portatore di handicap;
      per  ciascuna  persona non autosufficiente fisicamente presente
in famiglia;
      per ciascun componente il nucleo familiare, escluso lo studente
stesso iscritto all'Universita' per il conseguimento del primo titolo
accademico, purche' di eta' inferiore ai 26 anni.
C)  Formulazione  di  graduatorie  provvisorie,  separate per ciascun
corso  di laurea e di diploma universitario, sulla base del punteggio
di  merito  e del reddito equivalente, di cui ai punti A) e B), dando
la  precedenza,  a  parita'  di  merito,  al reddito equivalente piu'
basso.