Art. 8. Il pagamento delle borse sara' corrisposto in due rate di L. 2.500.000 ciascuna. L'erogazione delle due rate della borsa avra' luogo con le seguenti modalita': prima rata entro trenta giorni dall'assegnazione definitiva di cui all'art. 7, previa verifica della regolare iscrizione al corso di laurea o di diploma universitario; seconda rata entro il trenta settembre dell'anno 2001, previa verifica dell'avvenuto superamento entro il 31 luglio, dello stesso anno accademico di riferimento, e con una media non inferiore a 24/30 di almeno due degli esami previsti per l'anno accademico di immatricolazione. La non osservanza degli obblighi previsti dai precedenti commi comporta la revoca della borsa, la restituzione del rateo riscosso e la refusione delle tasse dovute ed eventualmente rimborsate. Pertanto, la relativa segreteria studenti non potra' dare corso ad istanze di trasferimento ad altra Universita', di passaggio di corso e di rinuncia degli studi se non dietro attestazione dell'ufficio ragioneria dell'Universita' che certifichi l'avvenuto rimborso di quanto dovuto. Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Universita' e viene inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Cassino, 13 giugno 2000 Il rettore: Pecere