Art. 8.
    Il  pagamento  delle  borse  sara'  corrisposto  in  due  rate di
L. 2.500.000 ciascuna.
    L'erogazione  delle  due  rate  della  borsa  avra'  luogo con le
seguenti modalita':
      prima  rata entro trenta giorni dall'assegnazione definitiva di
cui all'art. 7, previa verifica della regolare iscrizione al corso di
laurea o di diploma universitario;
      seconda  rata  entro il trenta settembre dell'anno 2001, previa
verifica  dell'avvenuto  superamento entro il 31 luglio, dello stesso
anno accademico di riferimento, e con una media non inferiore a 24/30
di   almeno  due  degli  esami  previsti  per  l'anno  accademico  di
immatricolazione.
    La  non  osservanza  degli obblighi previsti dai precedenti commi
comporta  la revoca della borsa, la restituzione del rateo riscosso e
la refusione delle tasse dovute ed eventualmente rimborsate.
    Pertanto,  la  relativa segreteria studenti non potra' dare corso
ad  istanze  di  trasferimento  ad altra Universita', di passaggio di
corso   e   di  rinuncia  degli  studi  se  non  dietro  attestazione
dell'ufficio  ragioneria  dell'Universita'  che certifichi l'avvenuto
rimborso di quanto dovuto.
    Il  presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna
di  questa Universita' e viene inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.
      Cassino, 13 giugno 2000
Il rettore: Pecere