Art. 6.
Ammissione  al  colloquio.     Conseguono l'ammissione al colloquio i
candidati  che  abbiano  riportato  in  ciascuna  prova  scritta  una
votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    I  soli  candidati  ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno
venti  giorni  prima  del  giorno  in cui dovranno sostenere la prova
stessa.  Ai  medesimi  sara'  contemporaneamente  comunicato  il voto
riportato nelle singole prove scritte e la votazione conseguita nella
valutazione dei titoli.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato  avra'
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    Ai titoli verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 30. I
titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti:
      a) titolo  di  studio,  tenuto  conto  della  valutazione o del
giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti 5;
      b) anzianita'   di   servizio  prestata  presso  universita'  e
pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 5;
    per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 1;
      c) incarichi  svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso
universita'   e/o   pubbliche   amministrazioni,   punteggio  massimo
complessivo attribuibile punti 5;
      d) pubblicazioni  scientifiche  punteggio  massimo  complessivo
attribuibile punti 5;
    per ciascun lavoro in qualita' di autore, secondo l'attinenza con
il posto messo a concorso massimo punti 1;
    per  ciascun  lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per
ciascuna  comunicazione  a  convegni o congressi, secondo l'attinenza
con il posto messo a concorso massimo punti 0,50;
    Per  quanto  riguarda  le  pubblicazioni:  per  i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere  adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna  da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato  o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale
ha  sede  l'officina  grafica  e  di  un esemplare alla procura della
Repubblica).  L'assolvimento  di  tali obblighi (in sostanza il fatto
che  la  pubblicazione  e'  regolarmente  editata) e' automaticamente
certificato  dalla  produzione  a  cura  del candidato dell'originale
della  pubblicazione  oppure  puo'  essere  certificato  mediante una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' resa dal candidato
sotto  la  propria  responsabilita',  ai  sensi  dell'art. 4, legge 4
gennaio 1968, n. 15.
    Delle  pubblicazioni  redatte in collaborazione con altri saranno
valutate   soltanto   le   parti   attribuibili   al   candidato   se
effettivamente evidenziate.
      e) Attestati di qualificazione.
    Punteggio massimo complessivo attribuibile punti 3;
      attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione   professionale,   organizzati  da  pubbliche
amministrazioni,  in materia attinente al posto messo a concorso, con
superamento di esame finale per ciascun corso massimo punti 0,50;
      attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione   professionale,   organizzati  da  pubbliche
Amministrazioni,  in  materia  attinente  al  posto messo a concorso,
senza esame finale per ciascun corso massimo punti 0,25.
      f)  Attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati
a   seguito   di   frequenza  a  corsi  di  formazione  professionale
organizzati da organismi privati:
    punteggio massimo complessivo attribuibile punti 3;
      g) Professionali  (diversi da quelli di cui ai punti b) e c) ma
dai  quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in
relazione alle mansioni da svolgere):
    punteggio massimo complessivo attribuibile punti 2;
      h) Esiti   consepuiti   in   concorsi   banditi   da  pubbliche
amministrazioni per profili assimilabili a quello messo a concorso:
    punteggio massimo complessivo attribuibile punti 2;
    Il   candidato   puo'  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione:
      a) in originale;
      b) in copia conforme;
      c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e'   conforme   all'originale,   oppure   rendendo  la  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa ai titoli posseduti, con
l'esatta  indicazione  di data, luogo di conseguimento, svolgimento o
partecipazione e votazione riportata degli stessi.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.