Art. 6. Ammissione al colloquio. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. I soli candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte e la votazione conseguita nella valutazione dei titoli. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra' ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente. Ai titoli verra' attribuito un punteggio complessivo pari a 30. I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti: a) titolo di studio, tenuto conto della valutazione o del giudizio finale riportato: fino ad un massimo di punti 5; b) anzianita' di servizio prestata presso universita' e pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 5; per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi: punti 1; c) incarichi svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso universita' e/o pubbliche amministrazioni, punteggio massimo complessivo attribuibile punti 5; d) pubblicazioni scientifiche punteggio massimo complessivo attribuibile punti 5; per ciascun lavoro in qualita' di autore, secondo l'attinenza con il posto messo a concorso massimo punti 1; per ciascun lavoro in qualita' di coautore o partecipante e per ciascuna comunicazione a convegni o congressi, secondo l'attinenza con il posto messo a concorso massimo punti 0,50; Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa (consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla procura della Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15. Delle pubblicazioni redatte in collaborazione con altri saranno valutate soltanto le parti attribuibili al candidato se effettivamente evidenziate. e) Attestati di qualificazione. Punteggio massimo complessivo attribuibile punti 3; attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso, con superamento di esame finale per ciascun corso massimo punti 0,50; attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale, organizzati da pubbliche Amministrazioni, in materia attinente al posto messo a concorso, senza esame finale per ciascun corso massimo punti 0,25. f) Attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da organismi privati: punteggio massimo complessivo attribuibile punti 3; g) Professionali (diversi da quelli di cui ai punti b) e c) ma dai quali sia comunque possibile dedurre attitudini professionali in relazione alle mansioni da svolgere): punteggio massimo complessivo attribuibile punti 2; h) Esiti consepuiti in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per profili assimilabili a quello messo a concorso: punteggio massimo complessivo attribuibile punti 2; Il candidato puo' produrre i titoli di cui richiede la valutazione: a) in originale; b) in copia conforme; c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli e' conforme all'originale, oppure rendendo la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa ai titoli posseduti, con l'esatta indicazione di data, luogo di conseguimento, svolgimento o partecipazione e votazione riportata degli stessi. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.