Art. 7.
Documenti  di  riconoscimento.      Per essere ammessi a sostenere le
prove  d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) patente automobilistica;
      d) passaporto;
      e) carta d'identita';
      f) tessera  di  riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.