Art. 5.


                            Prove d'esame

    La  selezione avverra' mediante valutazione dei titoli prodotti e
colloquio.
    La  Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore,
valutera'  i  titoli scientifici presentati e il programma di ricerca
del  candidato,  anche  in  relazione  alle  aree  di ricerca messe a
concorso,   formulando   un  giudizio  sintetico  ed  assegnando  una
votazione  in settantesimi. Saranno ammessi al colloquio in candidati
che  nella  valutazione  di cui sopra avranno conseguito un punteggio
non inferiore a 49/70.
    La  Scuola  comunichera'  tempestivamente ai candidati ammessi al
colloquio il giorno e l'ora dello stesso.
    Il   colloquio  avra'  ad  oggetto  una  discussione  sui  titoli
presentati e sulle tematiche di ricerca proposte, oltre che una prova
di  lingua  straniera  a  scelta  tra  francese,  inglese,  tedesco e
spagnolo. Saranno esclusi dalle graduatorie di merito i candidati che
nel colloquio avranno ottenuto una votazione inferiore a 21/30.
    Per  i  candidati  collocati  a  pari  merito  nelle  graduatorie
predette,   saranno   richiesti  dalla  Scuola  i  documenti  atti  a
dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza
nella  nomina,  di  cui  all'art. 5  del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    La  pubblicazione  delle  graduatorie  sara'  effettuata mediante
affissione all'Albo della Scuola.
    L'esito del concorso verra' comunicato ai soli vincitori.
    Il giudizio della Commissione e' inappellabile.