Art. 5. Prove d'esame La selezione avverra' mediante valutazione dei titoli prodotti e colloquio. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore, valutera' i titoli scientifici presentati e il programma di ricerca del candidato, anche in relazione alle aree di ricerca messe a concorso, formulando un giudizio sintetico ed assegnando una votazione in settantesimi. Saranno ammessi al colloquio in candidati che nella valutazione di cui sopra avranno conseguito un punteggio non inferiore a 49/70. La Scuola comunichera' tempestivamente ai candidati ammessi al colloquio il giorno e l'ora dello stesso. Il colloquio avra' ad oggetto una discussione sui titoli presentati e sulle tematiche di ricerca proposte, oltre che una prova di lingua straniera a scelta tra francese, inglese, tedesco e spagnolo. Saranno esclusi dalle graduatorie di merito i candidati che nel colloquio avranno ottenuto una votazione inferiore a 21/30. Per i candidati collocati a pari merito nelle graduatorie predette, saranno richiesti dalla Scuola i documenti atti a dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La pubblicazione delle graduatorie sara' effettuata mediante affissione all'Albo della Scuola. L'esito del concorso verra' comunicato ai soli vincitori. Il giudizio della Commissione e' inappellabile.