Art. 6. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in una prova scritta, a contenuto teorico-pratico, e in un colloquio. La prova scritta vertera' su nozioni di diritto amministrativo e/o legislazione universitaria. Il colloquio vertera' sulle materie oggetto della prova scritta e su nozioni di contabilita' di Stato e tendera' altresi' ad accertare la conoscenza di una lingua straniera, scelta dal candidato fra inglese o francese, adeguata al livello culturale richiesto per il profilo professionale di assistente amministrativo. I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua italiana. I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. Il diario della prova scritta sara' notificato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487, del 9 maggio 1994, sostituito dall'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento della prova. La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto riportato dal candidato nella prova scritta. Il colloquio, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente, solo se rilasciata dalla prefettura. La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.