Art. 6.

                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame  consistono  in una prova scritta, a contenuto
teorico-pratico, e in un colloquio.
    La  prova  scritta  vertera' su nozioni di diritto amministrativo
e/o legislazione universitaria.
    Il colloquio vertera' sulle materie oggetto della prova scritta e
su  nozioni di contabilita' di Stato e tendera' altresi' ad accertare
la  conoscenza  di  una  lingua  straniera,  scelta dal candidato fra
inglese  o  francese,  adeguata al livello culturale richiesto per il
profilo professionale di assistente amministrativo.
    I  candidati  stranieri  dovranno  svolgere  le  prove d'esame in
lingua italiana.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  delle prove, non potranno
consultare  appunti,  manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
    Il  diario  della  prova  scritta  sara'  notificato ai candidati
almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  della  prova  medesima,
secondo  quanto  espressamente previsto dall'art. 6, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 487, del 9 maggio 1994,
sostituito  dall'articolo  6, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 693 del 30 ottobre 1996.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
    Ai   candidati  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  sara'  data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento della prova.
    La  predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato nella prova scritta.
    Il  colloquio,  che  si  svolgera'  nel  rispetto delle modalita'
previste   dall'art. 6,  quarto  e  quinto  comma,  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  si  intende
superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30
o equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b)  tessera  di  riconoscimento  personale,  se il candidato e'
pubblico dipendente;
      c) tessera   postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente, solo se rilasciata dalla prefettura.
    La  mancata  presentazione  alle  prove d'esame sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.