Art. 8.

                          Documenti di rito

    Il  concorrente,  utilmente collocato in graduatoria e dichiarato
vincitore  del  concorso,  dovra'  presentare  o  far  pervenire alla
Stazione  astronomica,  entro  il termine perentorio di trenta giorni
che  decorrono  dal  giorno  successivo  a  quello in cui ha ricevuto
l'invito, i seguenti documenti:
      1)  certificato  medico, in bollo, rilasciato dall'Unita' socio
sanitaria  locale  competente  per territorio o da un medico militare
dal  quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio
continuativo  ed  incondizionato  all'impiego  per il quale concorre.
Qualora   il  candidato  sia  affetto  da  qualche  imperfezione,  il
certificato   ne   deve   fare  menzione  con  la  dichiarazione  che
l'imperfezione  stessa  non menoma l'attitudine al servizio suddetto.
Nel  certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito
l'accertamento  sierologico  del  sangue  previsto dall'art. 7, della
legge 25 luglio 1956, n. 837.
    I  candidati  invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre,
ai  sensi  dell'art. 19,  secondo  comma  della  legge 2 aprile 1968,
n. 482,  una  dichiarazione  legalizzata  da  un  ufficiale sanitario
comprovante  che  l'invalido,  per  la  natura  ed il grado della sua
invalidita' o mutilazione, non puo' essere di pregiudizio alla salute
ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti
e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale
concorre.
    La capacita' lavorativa del portatore di handicap sara' accertata
dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992.
    L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di sottoporre
i  candidati  a  visita  medica  da parte di un sanitario di fiducia.
Colui  che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di
sottoporsi alla visita e' escluso dal concorso.
      2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968,  n, 15, e dell'art. 1 e 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
        f) il numero di codice fiscale;
        g) la composizione del nucleo familiare;
        h) il  possesso  del titolo di studio prescritto dall'art. 1,
punto 1), del presente bando;
        i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque  di  redditi  dai  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo  il  vincitore  dovra'  rilasciare  opzione  per il nuovo
impiego.  Deve  inoltre  dichiarare  di  non esercitare il commercio,
l'industria  ne'  alcuna  professione  e  di  non  coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione  di precedenti rapporti di impiego (art 1. lettera g) del
decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e deve
essere rilasciata anche se negativa.
    Il  candidato  che sia dipendente civile di ruolo di una pubblica
amministrazione   e'  tenuto  a  presentare  o  spedire  a  mezzo  di
raccomandata  con ricevuta di ritorno, nel termine sopra indicato, il
documento  di  cui  al  punto  1),  una  copia  integrale dello stato
matricolare  in bollo, deve autocertificare il possesso del titolo di
studio  prescritto  dall'art. 2 e deve rilasciare la dichiarazione di
opzione di cui al punto i).
    Le  dichiarazioni di cui ai punti b) e c) dell'autocertificazione
dovranno   specificare   che  il  candidato  era  in  possesso  della
cittadinanza  e del godimento dei diritti politici anche alla data di
scadenza  del  tennine utile per produrre le domande di ammissione al
concorso.
    L'amministrazione  e' tenuta a procedere a idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci
o  false sono punibili ai sensi del codice penale e delle speciali in
materia  e  nei  casi  piu'  gravi  possono comportare l'interdizione
temporanea  dai  pubblici  uffici,  fermo  restando  al decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
    Resta  salva  la  possibilita'  per il vincitore di presentare al
posto  delle  dichiarazioni  sostitutive  i  documenti in originale o
copia autenticata conforme alle prescrizione delle leggi sul bollo.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  devono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso  e devono essere altresi'
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  candidati  indigenti  hanno  la  facolta' di produrre in carta
libera  i documenti di cui al presente articolo purche' dimostrino la
loro condizione di indigenza.