Art. 8. Documenti di rito Il concorrente, utilmente collocato in graduatoria e dichiarato vincitore del concorso, dovra' presentare o far pervenire alla Stazione astronomica, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti: 1) certificato medico, in bollo, rilasciato dall'Unita' socio sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio suddetto. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7, della legge 25 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. La capacita' lavorativa del portatore di handicap sara' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992. L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia. Colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e' escluso dal concorso. 2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n, 15, e dell'art. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti; f) il numero di codice fiscale; g) la composizione del nucleo familiare; h) il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 1, punto 1), del presente bando; i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque di redditi dai lavoro subordinato ed in caso affermativo il vincitore dovra' rilasciare opzione per il nuovo impiego. Deve inoltre dichiarare di non esercitare il commercio, l'industria ne' alcuna professione e di non coprire cariche in societa' costituite a fine di lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art 1. lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e deve essere rilasciata anche se negativa. Il candidato che sia dipendente civile di ruolo di una pubblica amministrazione e' tenuto a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine sopra indicato, il documento di cui al punto 1), una copia integrale dello stato matricolare in bollo, deve autocertificare il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2 e deve rilasciare la dichiarazione di opzione di cui al punto i). Le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) dell'autocertificazione dovranno specificare che il candidato era in possesso della cittadinanza e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del tennine utile per produrre le domande di ammissione al concorso. L'amministrazione e' tenuta a procedere a idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fermo restando al decadenza dei benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Resta salva la possibilita' per il vincitore di presentare al posto delle dichiarazioni sostitutive i documenti in originale o copia autenticata conforme alle prescrizione delle leggi sul bollo. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere altresi' legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I candidati indigenti hanno la facolta' di produrre in carta libera i documenti di cui al presente articolo purche' dimostrino la loro condizione di indigenza.