Art. 12. L'universita' si riserva la facolta' di avvalersi dei mezzi che riterra' idonei per svolgere accertamenti sulla corrispondenza di quanto attestato dal singolo studente nelle proprie dichiarazioni. Allo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non rispondente al vero verra' immediatamente e definitivamente revocata la concessione della borsa, salva l'adozione nei suoi confronti di provvedimento disciplinare e la denuncia all'autorita' giudiziaria, qualora si ravvisino estremi di reato.