Art. 12.
    L'universita'  si  riserva la facolta' di avvalersi dei mezzi che
riterra'  idonei  per  svolgere  accertamenti sulla corrispondenza di
quanto attestato dal singolo studente nelle proprie dichiarazioni.
    Allo  studente  che  abbia dichiarato il falso o abbia presentato
una  dichiarazione  non  rispondente  al vero verra' immediatamente e
definitivamente revocata la concessione della borsa, salva l'adozione
nei  suoi  confronti  di  provvedimento  disciplinare  e  la denuncia
all'autorita' giudiziaria, qualora si ravvisino estremi di reato.