Art. 5. Le domande dei candidati verranno valutate da una commissione, nominata dalla commissione ristretta del senato accademico, che formulera' una graduatoria di merito. I criteri di valutazione sono i seguenti: a) provenienza: 20% b) carriera scolastica: 70% c) credito formativo maturato tramite partecipazione a stages e/o corsi organizzati dall'universita' o in collaborazione con l'universita': 10%. Ai fini della formulazione della graduatoria la provenienza viene valutata in ordine decrescente secondo le seguenti quattro fasce: a) studenti residenti nelle regioni non confinanti con le Marche o in Paesi che fanno parte dell'U.E.; b) studenti residenti nelle regioni confinanti con le Marche; c) studenti residenti in provincia diversa da quella di Macerata; d) studenti residenti nella provincia di Macerata. A parita' di condizioni la priorita' e' determinata dall'appartenenza a nucleo familiare con pluralita' di studenti universitari e dalle condizioni di reddito e patrimonio che dovranno essere appositamente prodotte a richiesta dell'universita'.