Art. 5.
    Le  domande  dei  candidati verranno valutate da una commissione,
nominata  dalla  commissione  ristretta  del  senato  accademico, che
formulera' una graduatoria di merito.
    I criteri di valutazione sono i seguenti:
      a) provenienza: 20%
      b) carriera scolastica: 70%
      c) credito  formativo  maturato tramite partecipazione a stages
e/o  corsi  organizzati  dall'universita'  o  in  collaborazione  con
l'universita': 10%.
    Ai fini della formulazione della graduatoria la provenienza viene
valutata in ordine decrescente secondo le seguenti quattro fasce:
      a) studenti  residenti  nelle  regioni  non  confinanti  con le
Marche o in Paesi che fanno parte dell'U.E.;
      b) studenti residenti nelle regioni confinanti con le Marche;
      c) studenti   residenti  in  provincia  diversa  da  quella  di
Macerata;
      d) studenti residenti nella provincia di Macerata.
    A   parita'   di   condizioni   la   priorita'   e'   determinata
dall'appartenenza  a  nucleo  familiare  con  pluralita'  di studenti
universitari  e dalle condizioni di reddito e patrimonio che dovranno
essere appositamente prodotte a richiesta dell'universita'.