Art. 4.
    Le  borse  vengono  assegnate  prioritariamente,  sulla  base  di
graduatorie   separate,  tenendo  conto  della  condizione  economica
calcolata   con  i  criteri  definiti  dall'art. 3  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997, ad eccezione
dei  commi  7  e 8, privilegiando coloro che sono risultati idonei ma
non beneficiari delle borse di studio erogate dall'ente regionale per
il diritto allo studio.
    Le  graduatorie  saranno  formulate secondo i seguenti criteri di
precedenza:
      1) studenti residenti in una regione diversa dalla Liguria;
      2) studenti residenti in una provincia della Liguria diversa da
quella di Genova;
      3) studenti  residenti  in  un comune della provincia di Genova
diverso da quello di Genova;
    Si  intende che gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati
presso  le  sedi  decentrate  di  questo  ateneo devono risiedere, in
deroga  a  quanto  indicato  rispettivamente  ai  punti 2 e 3, in una
provincia o in un comune diversi da quelli ove si svolgono i suddetti
corsi.