Art. 7. Il rettore affidera' l'incarico ad un docente, proposto dalle singole facolta', di seguire, in qualita' di "tutor", l'assiduita' della partecipazione didattica del borsista; l'eventuale scarsita' d'impegno dichiarata dal "tutor" dara' luogo alla revoca, a seconda delle circostanze, della borsa di studio o delle rate non ancora erogate. Le borse saranno, altresi', revocate in caso di abbandono degli studi o di trasferimento ad altra sede universitaria o in caso di passaggio ad un corso di studio non afferente alla facolta' per la quale si e' risultati vincitori della borsa l'anno precedente.